La revoca di un beneficio economico è espressione del potere di vigilanza accordato alla p.a. preposta alla relativa elargizione e, al pari della decadenza disposta dal G.S.E. in materia di energie alternative, ha tratti comuni con l’autotutela e con l’omonimo atto sanzionatorio ma se ne distingue in ragione di tale esplicitata finalizzazione (1).
La reciprocità degli obblighi di correttezza tra privato e p.a. impone al primo di fornire le informazioni richieste in maniera chiara ed esaustiva ma non consente alla seconda di intervenire sine die contestando la validità di documentazione il cui controllo avrebbe potuto essere effettuato nell’immediato. Il potere di controllo è infatti strumentale alla corretta elargizione di danaro pubblico, ma senza perdere di vista la finalità del beneficio di incentivare determinate iniziative in quanto rispondenti a finalità di pubblico interesse, spesso oggetto di tutela anche a livello eurounitario; pertanto, ove esercitato senza tenere conto delle aspettative generate nel privato che ha fatto affidamento sulla correttezza dell’operato della p.a., che pur essendo in condizione di farlo, non gli ha eccepito alcunché, adottando anche atti o tenendo comportamenti indicativi di una valutazione positiva dell’iniziativa, esso è affetto da sviamento rispetto alle finalità pubbliche per le quali è stato conferito (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., n. 18 del 2020.
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it