In GU Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2023 la Delibera Anac n. 610 del 19 dicembre 2023 recante l”Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024” che contiene le dispsizioni su entità della cotribuzione, modalità di versamento ed esonero.
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le societa’ organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023. 2.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 cosi’ come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Fonte: Gazzetta Ufficiale