La c.d. fiscalizzazione dell’abuso, in caso di intervento eseguito in parziale difformità dal titolo edilizio, può essere richiesta anche dal proprietario incolpevole, cui l’ingiunzione a demolire è stata notificata al solo scopo di preannunciare il ripristino dello stato dei luoghi.
Destinatario esclusivo del provvedimento è, però, il responsabile dell’abuso, ove conosciuto, cui fanno carico anche le spese dell’esecuzione in danno (1).
L’impossibilità di demolire, il cui accertamento ha un ambito oggettivo più limitato nel caso di intervento eseguito in parziale difformità dal titolo, di regola deve essere eccepita e provata dal proprietario nella fase esecutiva del procedimento ripristinatorio conseguente ad un abuso edilizio.
Allorchè sia già stata accertata dal Comune, per esigenze di economia procedimentale, se ne può tener conto provvedendo direttamente ad irrogare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, purché motivando adeguatamente sul punto (2).
In caso di edilizia residenziale pubblica, non si applica l’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto l’insistenza sul suolo di un diritto di superficie sposta sul titolare dello stesso le conseguenze degli atti ripristinatori.
Nel caso in cui vi sia una proprietà superficiaria privata al di sopra della nuda proprietà pubblica, come avviene tipicamente per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, se, da un lato, si rafforza la necessità che il Comune presidi l’avvio dell’operazione, fino all’assegnazione delle unità immobiliari abitabili ai singoli aventi titolo; dall’altro, una volta effettuate le assegnazioni, si riverberano sui singoli assegnatari tutti gli obblighi propter rem, quale quello demolitorio. (3)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 7 settembre 2020, n. 17.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2022, n. 5710.
(3) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2021, n. 579; Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2021, n. 7237; Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2022, n. 2953; Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2021, n. 3836.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it