Il rinvio effettuato dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 – concernente l’abuso dovuto all’annullamento, in via amministrativa o giurisdizionale, del permesso di costruire – all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è solo quoad effectum; dunque, non può esigersi, ai fini della cd. fiscalizzazione dell’abuso, la cd. doppia conformità prevista per la diversa fattispecie del permesso di costruire in sanatoria (1).
Il principio dell’one shot temperato, finalizzato ad evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, trova applicazione nei casi in cui, a seguito di giudicato di annullamento di un primo provvedimento sfavorevole, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento di identico contenuto; non può applicarsi, invece, alla diversa fattispecie in cui, in ottemperanza al giudicato di annullamento del titolo edilizio, l’amministrazione adotti il diverso e succedaneo provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa all’ordine di demolizione (2)
(1) Conformi: non risultano precedenti conformi;
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 3795 del 2017.
(2) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it