In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l’espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili SEZIONE PRIMA 13 e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l’ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell’obbligazione risarcitoria nei confronti dell’espropriato, garantendosi in tal modo l’effettività del relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Costituzione art. 42 com. 3, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di Cassazione