L’Amministrazione – pur essendo vincolata all’applicazione del principio di favor partecipationis, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza pubblica e impedisce alle stazioni appaltanti l’introduzione di regole che restringono la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta idonea – ben può adottare regole di gara che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità in materia, possano garantire il perseguimento dell’obiettivo di fornire dispositivi nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara (aghi da insulina, nella fattispecie), che siano al contempo efficaci e agevolmente sopportabili da parte dei pazienti (1).
(1) Precedenti conformi: sull’ampia discrezionalità che deve riconoscersi alla stazione appaltante nella fissazione dei criteri e dei parametri di valutazione dell’offerta sotto il profilo tecnico, mediante la prefigurazione di punteggi aggiuntivi o premiali, laddove ciò si giustifichi in relazione allo scopo perseguito mediante l’indizione della procedura selettiva, Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2023, n. 7811. Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo nei confronti dei criteri di valutazione delle offerte, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602; Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3105.
Precedenti difformi: non si segnalano specifici precedenti difformi.