La Corte costituzionale – richiamando la competenza dello Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – è nuovamente intervenuta a tracciare il perimetro delle competenze tra Stato e Regioni sul riparto di competenze in materia ambientale e, segnatamente, nel caso di specie, nell’escludere la possibilità per le regioni di attribuire le funzioni in materia di bonifiche di siti inquinati ai comuni in difformità da quanto previsto dalle correlate disposizioni del c.d. codice dell’ambiente. Le ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario e la valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale, i pilastri argomentativi della pronuncia.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it