Contrasta con il principio di proporzionalità il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 2023 (red. Daria de Pretis), che ha dichiarato incostituzionale la disposizione che vietava ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati (art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 8 del 2018).
La Corte ha chiarito che, sebbene il fine della norma, di evitare “rendite di posizione” e garantire la par condicio fra i candidati, sia legittimo e possa giustificare limitazioni all’accesso alle cariche, la radicalità della misura censurata contrasta con il principio costituzionale di proporzionalità che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, impone di mantenere le limitazioni di taluni di essi entro quanto strettamente necessario allo scopo perseguito. Il divieto definitivo di ricoprire le cariche comprime oltre tale limite gli altri interessi in gioco e, in particolare, l’autonomia organizzativa delle federazioni sportive, il diritto di candidarsi di chi ha già svolto tre mandati e la libera scelta dei votanti. L’eliminazione, nello scorso mese di agosto, del divieto censurato (con l’art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023) non muta – ha precisato la Corte – i termini della questione, in quanto i giudizi a quibus vanno decisi applicando le norme all’epoca vigenti.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, riguarda l’inciso «nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali il divieto previsto per gli organi direttivi centrali delle federazioni sportive (posto dall’art. 16, comma 2, secondo periodo, del medesimo d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023, come convertito).
La pronuncia non investe peraltro quest’ultimo divieto, relativo agli organi centrali, in quanto nei giudizi a quibus veniva in rilievo esclusivamente la disposizione riguardante le cariche negli organi territoriali.
Fonte: Corte Costituzionale