La stazione appaltante può provvedere alla modifica dei contratti durante il periodo della loro efficacia, allorchè sopravvengano esigenze tali da incidere sulle modalità esecutive delle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, la variante contrattuale è ammessa al ricorrere dei seguenti presupposti:
– la sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
– la mancata alterazione della natura generale del contratto;
– l’eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale.
La variante non deve, però, sostanziarsi in una modificazione radicale del contratto, con conseguente alterazione della natura generale del contratto e connessa elusione della disciplina del codice degli appalti.
(Nella fattispecie in esame, la sezione non riscontrava tale stravolgimento del contratto, atteso che la variazione non investiva la natura complessiva del contratto; l’oggetto della prestazione non era mutato, dal momento che era richiesto soltanto lo svolgimento di lavori aggiuntivi rispetto a quelli originari) (1)
Quando la decisione della stazione appaltante di intervenire sulle modalità esecutive della prestazione sia stata assunta nella fase precedente alla stipulazione del contratto, opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, afferendo la controversia alla fase esecutiva.
Ai fini della giurisdizione, non assumono valore dirimente la data di adozione della delibera impugnata o la asserita natura paritetica e non autoritativa dell’atto.
(Nella fattispecie in esame, la sezione rimarcava che la decisione della stazione appaltante di intervenire sulle modalità esecutive della prestazione era stata assunta già al momento in cui era stata richiesta l’esecuzione anticipata e le parti avevano definito, dapprima in via provvisoria, e poi in via definitiva, le modifiche da apportare allo svolgimento del servizio. Sebbene, infatti, la delibera fosse stata adottata dopo la stipulazione del contratto di appalto, nondimeno tale atto si limitava a recepire quanto già stabilito in precedenza, nella fase anteriore alla stipulazione del contratto) (2)
(1) Non ci sono precedenti.
(2) Non ci sono precedenti.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it