Non si può chiudere una transazione con azienda offrendole lavori revocati per inadempimento, è quanto ha precisato Anac, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di un Comune, a maggior ragione se l’operatore economico, peraltro, è oggetto di una annotazione nel casellario informatico delle imprese.
L’Autorità, ricordando che comunque deve essere interpellata l’Avvocatura dello Stato prima di procedere ad un accordo transattivo, ha ribadito in maniera chiara “il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l’assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”.
Non si può, quindi, concludere una transazione per risolvere un contenzioso, dando in cambio un appalto.
“Il carattere imperativo e indisponibile dei sistemi di affidamento degli appalti pubblici – scrive l’Anac – preclude la conclusione di accordi transattivi che, alterando sostanzialmente e radicalmente l’assetto negoziale definito con l’aggiudicazione, si ponga come fonte nuova del rapporto e si atteggi come un diverso titolo dell’affidamento dell’appalto, in violazione delle disposizioni inderogabili che regolano la scelta del contraente e la definizione del contenuto del contratto. La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti”.
Fonte: Anac