Per Anac “la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della remunerabilità del prezzo posto a base d’asta”.
“La partecipazione alla gara – fa notare l’Autorità – è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, incompatibile con l’interesse all’annullamento della procedura attivato dalla società”. La giurisprudenza è concorde – ribadisce Anac – sul fatto che risulti del tutto “contraddittorio lamentare l’esistenza di una base d’asta che impedirebbe di presentare un’offerta remunerativa e, allo stesso tempo, pur impugnando il bando, presentare l’offerta medesima”.
Il parere di Anac è contenuto nella delibera N. 155 del 19 aprile 2023
Fonte: ANAC