Il Presidente Anac saluta con favore il recepimento anche in Italia della direttiva UE in materia con il rafforzamento da parte del governo dei poteri dell’ Autorità e l’allargamento del campo di applicazione, come richiesto dall’Unione europea.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, nove decreti legislativi relativi all’attuazione o all’adeguamento della normativa nazionale ad altrettanti regolamenti o direttive dell’Unione Europea.
Tra questi in particolare, come si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2022, il decreto legislativo recante l’ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Ministro della giustizia).
La direttiva disciplina la protezione dei whistleblowers (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.
L’ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.
Oltre all’obbligo di riservatezza riguardo all’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri