Qualora la gara si svolga con modalità telematiche e si verifichi un malfunzionamento del sistema informatico, che renda sostanzialmente impossibile la trasmissione della domanda di partecipazione alla gara stessa, la stazione appaltante è tenuta a disporre la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il Tar della Campania nel caso di specie ha ritenuto che il ripristino del sistema non fosse idoneo a consentire la partecipazione alla gara, essendo il lasso di tempo di tre minuti insufficiente per l’operatore economico, non potendosi da esso pretendere un comportamento che si mostra inesigibile, in uno spazio temporale così ristretto.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it