È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di programmazione dei flussi 2021, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita, si è replicata anche quest’anno la sperimentazione, riservando – nell’ambito della quota complessiva di 42.000 unità – 14.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla-osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel Decreto (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).
Le quote, infine, stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.
LA DOMANDA
L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.
Le domande potranno essere inviate a partire:
- dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.
Rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia del turismo relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia. Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l’assunzione di lavoratori stagionali.
Come l’anno passato, prerequisito necessario per la compilazione e l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018 utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire ragguagli tecnici ed è raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Vai alla pagina web dedicata, dove scaricare la Modulistica online sul sito web del Ministero dell’Interno.
LE QUOTE DEL DECRETO
In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 69.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:
1. INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO
27.700 QUOTE, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
In particolare dei suddetti 27.700 ingressi, 17.000 sono riservati ai lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
La restante quota di 3.000 resta invece a disposizione dei cittadini di altri Paesi con i quali, nel corso del 2022, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
La Circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022 (*ERRATA CORRIGE), precisa che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Albania, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).
100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
500 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata.
2. CONVERSIONI
Le restanti 7.000 quote previste dal Decreto vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
4.400 quote |
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale |
2.000 quote |
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato |
370 quote |
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo |
200 quote |
riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato |
30 quote |
riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo |
3. INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE
Il Decreto prevede, 42.000 quote riservate all’ingresso per lavoro stagionale.
Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Diversamente dall’ anno passato potranno fare ingresso per lavoro stagionale anche i cittadini del Guatemala.
Prosegue anche quest’anno la sperimentazione al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita, riservando, nell’ambito della quota complessiva di 42.000 unità, 14.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori delle nazionalità sopra indicate nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:
- Cia
- Coldiretti
- Confagricoltura
- Copagri
- Alleanza delle cooperative (comprende Lega delle Cooperative e Confcooperative).
Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno date ulteriori indicazioni sull’istruttoria di tali domande.
1.000 delle 42.000 quote sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale.
Si ricorda che il Testo Unico sull’Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.
La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Maggiori dettagli sull’applicazione del nuovo DPCM sono contenuti nella Circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022 (*ERRATA CORRIGE) e negli allegati indicati di seguito:
* ERRATA CORRIGE nella Circolare interministeriale:
A pag. 12 della Circolare n. 116 del 5 gennaio 2022, paragrafo “Lavoro stagionale”, al primo capoverso le parole “per l’anno 2020” sono sostituite da “per l’anno 2021”.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali