E’ legittima la conferma, relativamente all’anno 2019, del riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, lett. b), l. n. 228 del 2012, approvato per l’anno 2018 con d.P.C.M. del 7 marzo 2018.
Ha chiarito la Sezione che a mente dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., la perequazione delle risorse finanziarie rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che il successivo art. 119 Cost. prevede al comma 1 che i Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni “concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”, stabilendo ai successivi commi 3, 4 e 5 che “la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”, che “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” e che “lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.
In applicazione di dette disposizioni costituzionali, quindi, lo Stato è chiamato a svolgere una funzione perequativa, assegnando un apposito fondo – senza vincolo di destinazione – agli enti che presentino minore capacità fiscale per abitante, così da consentire, attraverso la leva fiscale, il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento dei rispettivi funzioni e compiti fondamentali.
In tale quadro costituzionale, la l. n. 42 del 2009, di delega in materia di federalismo fiscale, ha previsto la revisione dei meccanismi di attribuzione delle risorse agli enti decentrati, nell’ottica di garantire il perseguimento di obiettivi di perequazione territoriale e di assicurare un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, prevedendo a tal fine il graduale superamento, per i vari livelli di governo diversi da quello centrale, del criterio ancorato alla spesa storica e la sua progressiva sostituzione con quello dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni cosiddette fondamentali -parametrati ai livelli essenziali delle prestazioni – e della capacità fiscale per le altre funzioni, di misura minimale in questo caso non definita a priori, con l’ulteriore previsione di spese finanziate con contributi speciali e con i finanziamenti eurounitari e nazionali.
In detto quadro generale il finanziamento delle funzioni fondamentali è garantito dai tributi propri e dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali e locali ed alle relative addizionali, tenuto conto della dimensione demografica degli enti, nonché, per l’appunto, dal fondo perequativo basato sulle capacità fiscali per abitante.
La stessa l. n. 42 del 2009 prevede, poi, che detto stanziamento debba essere in ogni caso compatibile con gli impegni assunti con il patto di stabilità e crescita e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a tali criteri devono, dunque, ispirarsi le scelte delle politiche perequative attuate a livello centrale.
Così delineato il contesto generale di riferimento, deve pure essere ricordato che il richiamato progetto di riforma è stato attuato mediante interventi normativi successivi, e ciò a partire dal 2011, con la sostituzione dei previgenti trasferimenti erariali dapprima con il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), poi soppresso dall’art. 1, l. n. 228 del 2012 e sostituito con il Fondo di solidarietà comunale, il cui ammontare complessivo viene determinato in modo da tendere alla sostanziale invarianza finanziaria con alimentazione da una quota prefissata del gettito IMU e da una quota di risorse a carico del bilancio dello Stato.
L’art. 1, comma 921, l. n. 148 del 2018 è intervenuto stabilendo la diretta distribuzione del FSC – venendo così meno l’emanazione del d.P.C.M. altrimenti previsto, secondo quanto dallo stesso ente ricorrente ricordato – e formalizzando l’Accordo raggiunto il 29 novembre 2018 in sede di Conferenza Stato–città ed autonomie locali, mantenendo anche per detta annualità i medesimi criteri dell’anno precedente e, in particolare, nel 45% la percentuale di riparto applicata con riferimento al criterio delle capacità e dei fabbisogni standard; e ciò, secondo quanto riferito dal Ministero dell’economia e delle finanze, in recepimento di una specifica richiesta dell’ANCI.
I seppur succintamente richiamati interventi legislativi succedutisi nel tempo testimoniano, dunque, la costante attenzione posta dal legislatore in ordine agli effetti della citata riforma (vale a dire, il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard) sugli equilibri finanziari dei Comuni, nella consapevolezza della inopportunità di repentini e significativi mutamenti nell’ammontare complessivo delle risorse disponibili al fine di garantire adeguati livelli dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it