È legittima la norma della Legge di Bilancio del 2018 che ha prescritto la revisione delle vecchie convenzioni – liberamente pattuite prima del 3 ottobre 2010, tra gli operatori del settore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, quale l’eolico, e gli enti locali – per adeguarle alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e al contempo ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino all’entrata in vigore della Legge stessa (1° gennaio 2019).
È quanto si legge nella sentenza n. 46 depositata ieri (redattore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 953, della legge n. 145/2018. Le censure erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell’ambito di giudizi tra operatori del settore e vari comuni della Puglia, aventi ad oggetto la legittimità della previsione, negli accordi stipulati dalle parti, solo di misure patrimoniali di compensazione.
La Consulta ha ritenuto ragionevole la scelta complessiva del legislatore finalizzata, da un lato, a garantire il mercato dell’energia da fonti rinnovabili, riallineando le condizioni degli operatori del settore; e dall’altro lato, a promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, specifiche, ossia di effettivo riequilibrio ambientale e territoriale, e non già solo “per equivalente”, ossia meramente monetarie, e siano comunque da considerare, ai fini fiscali, come costi nella determinazione del reddito d’impresa. Secondo la Corte, la Legge di Bilancio del 2018 ha anche superato le incertezze interpretative sulla portata delle Linee Guida ministeriali del 2010 e della normativa precedente in forza della quale erano state pattuite le vecchie convenzioni tra operatori del settore ed enti locali.
Queste incertezze avevano dato luogo a un contenzioso in cui i Comuni erano stati chiamati a restituire le somme già corrisposte dagli operatori del settore sulla base delle vecchie convenzioni, pur liberamente pattuite. Con decorrenza 1° gennaio 2019, le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali. Pertanto, le compensazioni sono dovute se volte al riequilibrio ambientale e territoriale, contenute entro determinati limiti percentuali e concordate nell’ambito della Conferenza dei servizi che coinvolge tutti i soggetti interessati, in vista del provvedimento di autorizzazione della Regione, e non autonomamente tra operatori economici e Comuni.