L’Assemblea del Senato, con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, ha oggi rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il decreto Milleproroghe 2021 (disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”), nel testo identico approvato dalla Camera dei deputati .
Il decreto-legge n. 183 del 2020, all’esito dell’esame in prima lettura della Camera dei deputati, risulta composto di 36 articoli e due allegati, uno dei quali contenente un elenco di misure adottate in conseguenza dell’epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria. Il testo reca numerose proroghe di termini legislativi in scadenza e introduce varie disposizioni urgenti.
L’articolo 1 del decreto prevede la proroga di termini per assunzioni nella pubblica amministrazione, tra le quali alcune riferite al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e in deroga al codice dei contratti pubblici. Estende all’anno 2021 l’operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per attuare le misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19. Proroga fino al 31 gennaio 2022 la possibilità per il Presidente del Consiglio di delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Proroga al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Reca ulteriori disposizioni di proroga in materia di: obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici, processo amministrativo, vidimazione dei fogli contenenti le sottoscrizioni per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare.
L’articolo 1-bis, introdotto alla Camera, reca norme in materia di assunzioni di personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato e della giustizia amministrativa, di consiglieri di Stato e di referendari del TAR, nonché di personale del Ministero dell’economia e delle finanze.
L‘articolo 2 dispone la proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi extraeuropei, nonché quella relativa al termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti. Differisce, inoltre, il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni. Ulteriori differimenti di termini riguardano le elezioni negli enti locali in cui sia intervenuto l’annullamento dell’elezione degli organi amministrativi e, a seguito di un intervento emendativo della Camera, le elezioni provinciali e delle città metropolitane. Sono state introdotte dalla Camera alcune modifiche in materia di elaborazione, mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, nonché in tema di seconda rielezione del presidente delle camere di commercio (attualmente limitata a una sola volta) e di utilizzo del Fondo sperimentale del voto elettronico. Sempre durante l’esame alla Camera, sono state inserite le proroghe dei termini per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido, nonché delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
L’articolo 3 fissa una scadenza al termine entro cui si deve procedere alla costituzione dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’università e della ricerca e proroga per l’anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico. Ulteriori disposizioni riguardano gli adempimenti IVA a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni, l’adeguamento dei contratti fra enti locali e soggetti affidatari della gestione delle entrate, la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, lo svolgimento in modalità semplificate delle assemblee societarie, la garanzia SACE sui titoli di debito emessi dalle imprese, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti. Si prevede anche una proroga della temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari, con riferimento al pagamento dei debiti commerciali relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Ulteriori disposizioni riguardano la Lotteria dei corrispettivi, il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria e misure fiscali per il Comune di Campione d’Italia.
Il nuovo articolo 3-bis prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dia luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021.
L’articolo 3-ter, anch’esso introdotto dalla Camera, modifica il riferimento al Regolamento europeo per la concessione dell’esenzione IVA per le cessioni di beni riguardanti la strumentazione diagnostica e i vaccini nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’articolo 4 dispone una proroga dell’utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose e una proroga al 2021 dell’accantonamento delle risorse del SSN per obiettivi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza per prestazioni non remunerate nel vigente nomenclatore tariffario. Rinvia, inoltre, al 2022, l’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del SSN cui è subordinata la possibilità di applicare incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali. Con una modifica apportata dalla Camera è stata prevista la proroga della durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali e delle relative federazioni nazionali, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021. È ulteriormente prorogata la sospensione dell’applicazione della normativa che vieta in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali. Ulteriori proroghe riguardano le procedure concorsuali e assunzionali dell’Agenzia italiana del farmaco, i contratti di lavoro flessibile con istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e con istituti zooprofilattici sperimentali. Tra le altre disposizioni in ambito sanitario introdotte dalla Camera, si segnalano in particolare: il riconoscimento alle strutture private accreditate che abbiano convertito parte delle attività per destinarle a pazienti Covid-19 di un contributo una tantum, in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; l’incremento, per l’anno 2021, della dotazione del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica; la proroga della deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione; interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie.
L‘articolo 5 reca alcune disposizioni in materia di istruzione. In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica. Al 31 dicembre 2021 è prorogato anche il termine per la conclusione delle procedure concorsuali bandite dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero dell’università e della ricerca, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso MIUR. Ulteriori disposizioni di proroga o differimento riguardano la valutazione degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta a distanza, l’edilizia scolastica, l’assunzione di collaboratori scolastici e la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario (proroga, quest’ultima, introdotta dalla Camera).
L’articolo 6 reca la proroga di termini relativi al personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alla flessibilità nella restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), alle strutture e al personale del soppresso MIUR, alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, alle somme residue dei mutui per edilizia scolastica, nonché agli esami di abilitazione professionale e alle attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale. A seguito di un intervento emendativo della Camera, è stata fissata al 15 giugno 2021 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre istituzioni di formazione superiore relativi all’anno accademico 2019/2020.
L’articolo 7 dispone il differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici e proroga ulteriormente al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. Ulteriori disposizioni riguardano le celebrazioni ovidiane e le misure straordinarie sul credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo. Durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono state inserite ulteriori previsioni, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2021, della possibilità di usufruire del cosiddetto “tax credit vacanze”, la concessione di un contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, il differimento di ulteriori 24 mesi dei termini riguardanti l’abolizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici e misure di sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo dal vivo.
L’articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in relazione allo svolgimento di funzioni del personale dell’Amministrazione della giustizia.
L’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento alla banca dati nazionale del DNA dei profili ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché l’iscrizione dell’Agenzia industrie difesa al Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento.
L’articolo 10 dispone alcune proroghe di termini nel settore agricolo.
L’articolo 11 reca disposizioni di proroga di termini in materia di enti del Terzo settore nonché norme riferite al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e alle commissioni tecniche per lo studio dei lavori gravosi e della spesa previdenziale. Ulteriori previsioni concernono i termini per il recupero, da parte dell’Inps, di prestazioni pensionistiche indebite, la sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, i contratti di lavoro a tempo determinato nella Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. La Camera ha poi aggiunto disposizioni che differiscono al 31 marzo 2021 i termini relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19.
Tra le previsioni recate dall’articolo 12 si segnalano: la proroga, per l’anno 2021, della possibilità di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà; la possibilità, introdotta dalla Camera, di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021; la proroga di alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti al settore del trasporto aereo, le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli. Ulteriori disposizioni riguardano il termine concesso ai Comuni per procedere all’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, l’accesso al Fondo per la crescita sostenibile, la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio. La Camera ha inoltre previsto la proroga del mercato tutelato di gas e luce per i consumatori fino alla fine del 2022, nonché la proroga degli incentivi per impianti a biogas realizzati da imprenditori agricoli.
I nuovi articoli 12-bis e 12-ter recano, rispettivamente, il differimento di termini relativi alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e la definizione di un termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).
L’articolo 13 dispone la proroga di termini relativi a: liquidità delle imprese appaltatrici, stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione, semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori di manutenzione, norme contenute del decreto-legge “sblocca cantieri”, applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, disposizioni di arruolamento sulle navi, piani economico-finanziari dei concessionari autostradali, esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida e prove per il conseguimento delle abilitazioni alla guida con la possibilità, introdotta durante l’esame alla Camera, di utilizzare il personale della Motorizzazione civile collocato in quiescenza. Ulteriori disposizioni riguardano il trasporto pubblico locale, la proroga di termini in materia di impianti a fune, i mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, la proroga dell’esecuzione degli sfratti e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, la proroga dei commissari per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e interventi sulle linee ferroviarie, il programma pluriennale di piccole opere di efficientamento e sviluppo sostenibile territoriale.
L’articolo 14 prevede la proroga della convenzione Invitalia per il Piano Made in Italy e la proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari.
Le disposizioni di proroga e differimento contenute nell’articolo 15 si riferiscono alle convenzioni Sogesid, al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia, allo stabilimento Stoppani, al gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri di end of waste presso il Ministero dell’ambiente e all’obbligo di etichettatura degli imballaggi.
L’articolo 16 reca la proroga al 31 dicembre 2021 della gestione commissariale dell’Agenzia Torino 2006 e la proroga al 30 giugno 2021 dell’estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive.
L’articolo 17 fissa al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. La Camera ha introdotto ulteriori proroghe relative a finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012.
Nel corso dell’esame in prima lettura sono stati introdotti l’articolo 17-bis, che proroga i contratti a tempo determinato instaurati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, nonché gli articoli 17-ter e 17-quater recanti disposizioni in favore delle popolazioni dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016.
L’articolo 18 consente di utilizzare fino al 30 giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e a incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori.
L’articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (data modificata nel corso dell’esame alla Camera), i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del decreto-legge in esame.
L’articolo 20 prevede misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali.
L’articolo 21 dà esecuzione alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che, all’interno del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilisce il sistema delle risorse proprie dell’Unione europea per il prossimo settennato, al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell’Unione.
L’articolo 22 reca alcune misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione alla Brexit.
L’articolo 22-bis – aggiunto dalla Camera come i successivi articoli fino al 22-sexies – dispone in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, riproducendo il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in esame.
L’articolo 22-ter reca disposizioni identiche a quelle dell’articolo 2 del decreto-legge n. 7 del 2021 e proroga al 30 aprile 2021 l’efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l’emergenza sanitaria negli istituti penitenziari.
L’articolo 22-quater riproduce il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione, che proroga il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 marzo 2021.
L’articolo 22-quinquies, che contiene disposizioni identiche a quelle dell’articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021, indica le coperture degli oneri derivanti dall’articolo 22-bis e ridetermina i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario previsti dalla legge di bilancio 2021.
L’articolo 22-sexies, infine, riproduce il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione, e sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.