“Come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/2020, sono ammessi al ‘bonus facciate’ gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.“In pratica, l’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.Tra le opere agevolabili rientrano, comunque, i lavori riconducibili al ‘decoro urbano’, come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Ciò premesso, si ricorda inoltre che:
1. la detrazione spetta a condizione che l’edificio oggetto degli interventi si trovi in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l’assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti)
2. le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che abbia effettuato i lavori).”
Fonte: Agenzia delle Entrate