È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi contenente indicazioni per l’attuazione del decreto-legge n.2 del 14 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 10, dello stesso giorno), recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, adottato di seguito, (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.11, del 15 gennaio 2021), con il quale sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus.
Nell’illustrare le nuove prescrizioni, la circolare richiama il ruolo e il compito dei prefetti rinnovando l’esigenza di garantire la rigorosa osservanza delle norme vigenti attraverso la predisposizione di mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto con riferimento alle aree urbane – specialmente quelle interessate da affollamento nelle ore serali e notturne (la cosiddetta movida) -, nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali. La circolare ricorda anche le misure introdotte dal decreto-legge n.2/2021 sia in tema di consultazioni elettorali che di permessi e titoli di soggiorno.
Per quanto riguarda le consultazioni elettorali da svolgersi nell’anno 2021, nel dettaglio l’articolo 4 del decreto prevede che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio. Entro la stessa data si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali sciolti in base all’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per il 22 e 23 novembre 2020. Per questa ragione,è stata prorogata la durata delle relative gestioni commissariali straordinarie. L’articolo 5 del decreto-legge prevede invece la proroga al 30 aprile 2021 del termine di validità dei permessi e titoli di soggiorno individuati dall’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Fonte: Ministero dell’interno