Pubblichiamo il decreto dipartimentale che autorizza i soggetti, identificati con numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di interventi su impianti sportivi pubblici, ad usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge n. 160/2019.
Alle imprese, agli enti non commerciali e alle persone fisiche spetta un credito di imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo:
- le IMPRESE possono utilizzare il credito di imposta tramite compensazione presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
- le PERSONE FISICHE e gli ENTI NON COMMERCIALI possono utilizzare il credito di imposta nelle relative dichiarazione dei redditi esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
Si ricorda inoltre a tutti i SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
IL TESTO DEL DECRETO