L’evoluzione del quadro normativo di questi mesi concernente la TARI, e nello specifico il trattamento tariffario destinato alla categoria degli “studi professionali”, necessita di un intervento chiarificatore, richiesto da numerosi Comuni, volto a risolvere quello che costituisce un obiettivo contrasto normativo tra quanto disposto dal Legislatore in conseguenza dell’emergenza Covid e quanto invece previsto dalla normativa ordinaria, che deve essere contemperata con le subentrate novità normative.
Come noto, da una parte, infatti, la normativa emergenziale accorda ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (ex articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020). Dall’altra, le disposizioni recate dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle “banche, istituti di credito e studi professionali”. La compresenza delle norme appena richiamate rischia di porre in una indubbia contraddittorietà normativa quei Comuni che vogliano procede alla conferma, per l’anno 2020, delle tariffe adottate nel 2019 non essendo previsto in tale ultima annualità l’accorpamento tra la categoria “banche ed istituti di credito” e “studi professionali”.
La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell’anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019. Nel contesto descritto, non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”.
Tale soluzione non sembra porre dubbi di legittimità, in quanto nell’accordare prevalenza alla norma emergenziale – peraltro conformemente al principio “lex posterior derogat priori” – non si determina la negazione degli eventuali benefici per gli studi professionali connessi alla nuova categoria tariffaria, bensì se ne pospongono meramente gli effetti al 2021. Dell’adeguamento concernente la categoria degli studi professionali e delle implicazioni di gettito che da questo scaturiscono si deve poi tener conto nella redazione del PEF 2020, dalle cui risultanze si dovrà procedere nel senso di dar corso agli eventuali conguagli a partire dal 2021.
Tuttavia, appare condivisibile anche la soluzione alternativa, forse preferibile sia per la più immediata percezione della riduzione derivante dall’accorpamento tariffario in questione, sia alla luce del minore aggravio amministrativo che ne deriva. L’alternativa consiste nell’accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal Dl 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”.
Quest’ultima ipotesi appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n.158 del 5 maggio scorso (vedi approfondimento nella nota IFEL del 31 maggio 2020).
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Fonte: IFEL