Con la sentenza n. 5346 del 1° settembre la terza sezione del Consiglio di Stato ricorda due principi fondamentali in materia di presentazione delle liste per le elezioni comunali: l’art. 32 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede che la lista sia presentata dai sottoscrittori (dunque, non dai partiti o movimenti politici), e non assegna pertanto una soggettività giuridica prevalente ai partiti politici, ma individua nell’insieme degli elettori che sottoscrivono la lista, e nel candidato che può accettare o meno la designazione, i soggetti giuridici titolari di poteri e soggetti ad oneri.
La scelta di includere in lista un candidato, inoltre, è una scelta di natura politica, ma una volta che sia stata sottoposta alla sottoscrizione dei cittadini elettori essa produce l’effetto giuridico di stabilire la condizione legittimante prevista dall’ordinamento in merito alla presentazione della lista; ne consegue che l’incongruenza tra la lista dei candidati riportata nell’atto principale e quelle riportate negli atti separati di sottoscrizione vizia la presentazione della lista, perché impedisce di attribuire ai sottoscrittori della lista l’univoca volontà di sostenere la lista, nella sua composizione definitiva, in quanto l’ art. 32 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pone un nesso di legittimazione che investe non soltanto l’astratta entità oggettiva, ma piuttosto la sua concreta composizione soggettiva.
Nello specifico, la fattispecie in rassegna, secondo i giudici di Palazzo Spada, è regolata dall’art. 32 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (il cui primo comma, abrogato dall’art. 34, l. 25 marzo 1993, n. 81, è stato sostituito dall’art. 3 della stessa legge n. 81 del 1993).
Dall’esame di tale disciplina emerge che, in materia di elezioni comunali, la lista è presentata dai sottoscrittori (dunque, non dai partiti o movimenti politici), che insieme alla presentazione deve essere prodotta una dichiarazione di accettazione della candidatura (evidentemente a tutela della persona del candidato), e che l’indicazione di due delegati è correlata unicamente alla successiva attività di designazione dei rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale.
La relazione legittimante fra volontà dei sottoscrittori e validità della presentazione della lista è tale per cui l’“incongruenza tra la lista dei candidati riportata nell’atto principale e quelle riportate negli atti separati di sottoscrizione” vizia la presentazione della lista, perché impedisce “di attribuire ai sottoscrittori della lista l’univoca volontà di sostenere la lista, nella sua composizione definitiva” (così la sentenza della stessa Sezione n. 1981 del 2016, ove l’ulteriore precisazione secondo la quale “se è vero che non c’è la prova che le sottoscrizioni siano avvenute prima della cancellazione, è anche vero che non c’è neanche la prova che siano state apposte dopo, pertanto resta l’inattendibilità della riferibilità soggettiva delle firme dei sottoscrittori alla lista effettivamente presentata, con irrimediabile ed insanabile pregiudizio della legittimità della sua presentazione; Considerato, peraltro, che la riscontrata discrasia tra la lista principale e l’elenco dei candidati riportato negli atti separati avvalora la conclusione – posta a base dell’atto di esclusione – sulla incertezza circa l’univoca e consapevole ascrivibilità delle sottoscrizioni dei presentatori alla lista effettivamente presentata, ad ulteriore conferma della legittimità della ricusazione impugnata, nella misura in cui essa si fonda sull’esatto rilievo del difetto di valide sottoscrizione dei presentatori”).