Con il Messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020, l’INPS ha fornito istruzioni operative per il riconoscimento delle indennità di maternità e paternità nonostante la sospensione del versamento dei contributi ammessa dalla legislazione emergenziale (Decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020).
Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità, la tutela della maternità/paternità non possa essere, di regola, riconosciuta al richiedente, considerata l’eccezionale situazione emergenziale, l’Istituto provvede comunque alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – a opera delle Strutture territorialmente competenti – un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione.
A tal fine, i richiedenti dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.
Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario, le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.
L’Istituto, infine, ha precisato che indicazioni fornite con il messaggio non si applicano ai lavoratori autonomi agricoli.
Per tutti i dettagli, consulta il Messaggio INPS