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ADI anche ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”: dall’INPS le istruzioni operative

Con la circolare n. 58 del 20 maggio 2026 l’INPS chiarisce modalità di accesso, requisiti e obblighi per l’Assegno di Inclusione destinato ai titolari di permessi per protezione sociale, violenza domestica e sfruttamento lavorativo

L’INPS apre ufficialmente l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, fornendo le istruzioni operative con la circolare n. 58 del 20 maggio 2026. La misura riguarda i permessi rilasciati per motivi di protezione sociale, per vittime di violenza domestica e per vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita.

La novità principale è che, per questa categoria di beneficiari, non si applicano i requisiti ordinari previsti per l’accesso all’ADI relativi a cittadinanza, residenza e condizioni economiche. Non saranno quindi richiesti né il requisito della residenza quinquennale in Italia né le soglie ISEE e patrimoniali normalmente previste.

Restano però validi altri criteri di accesso e permanenza nella misura, tra cui quelli legati alla presenza sul territorio italiano, all’assenza di specifiche condanne e al rispetto delle regole previste dal percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Per ottenere il beneficio, i richiedenti dovranno iscriversi alla piattaforma SIISL e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo familiare. Una volta approvata la domanda, i beneficiari saranno tenuti a seguire il percorso di inclusione previsto dall’ADI, anche in coordinamento con eventuali altri programmi di assistenza già attivi.

La circolare stabilisce inoltre che entro 120 giorni dalla firma del PAD i beneficiari devono incontrare i servizi sociali. Se non arriva una convocazione, sarà possibile presentarsi autonomamente. In caso di mancato primo incontro nei tempi previsti, l’erogazione dell’assegno verrà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione.

Le domande potranno essere presentate tramite il portale INPS con identità digitale, oppure attraverso patronati e CAF. L’Istituto precisa infine che la durata dell’ADI non potrà superare quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, salvo rinnovo o conversione del titolo di soggiorno.

 Circolare n. 58 del 20 maggio 2026

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