Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 565 del 9 luglio 2020, ha stabilito che l’esercizio del potere di revoca della concessione cimiteriale può essere legittimamente esercitato anche in presenza di una concessione perpetua.
L’art. 92, commi 1 e d.P.R. n. 295/1990, nei suoi commi 1 e 2, dispone che: “Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98”.
Secondo la preferibile esegesi, la prevista durata massima di 99 anni delle concessioni cimiteriali, si estende anche alle concessioni di durata superiore, o perpetue, rilasciate anteriormente al d.P.R. n. 295/1990, o che dovessero essere rilasciate successivamente in contrasto con la clausola legale di durata. Pertanto, la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, che alle concessioni perpetue.