Nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici. La disciplina è contenuta nella circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020.
La legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto milleproroghe”, ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici. La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022, disciplina la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione, e dei segway, hoverboard, monowheel e degli analoghi dispositivi elettrici di mobilità personale.
Le nuove regole sono relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all’obbligo dell’uso del casco per i minori di diciotto anni, all’obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità.
La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche:
- avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
- non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
- essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- riportare la marcatura «CE»;
- avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
- da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
Fonte Ministero dell’Interno