Via libera definitivo al decreto sisma: è stato approvato dal Senato con il voto di fiducia chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento che prevede norme per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma, aveva avuto l’ok della Camera il 28 novembre scorso. Diventerà legge con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale.
Il Decreto Sisma era passato da 10 a 49 articoli dopo le modifiche apportate dalla VIII Commissione ambiente della Camera a seguito delle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente. Dalla proroga a tutto il 2020 dello stato di emergenza per le regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016 allo stop dell’aumento dei pedaggi autostradali, fino alla semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata. Norme specifiche anche per il Sisma che ha colpito l’Emilia Romagna e l’isola di Ischia. Infine, l’Art-bonus viene esteso anche alle città di Venezia, Mestre e Matera, flagellate dal maltempo. Sono le principali novità contenute nel decreto Sisma, approvato in via definitiva dal Senato con voto di fiducia.
Il relatore sen. Mirabelli (PD) ha riferito sulle norme principali del decreto.
L’articolo 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
L’articolo 1-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, integra la disciplina vigente relativa all’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l’aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.
L’articolo 1-ter, introdotto alla Camera, reca norme in materia di assunzioni di personale e prevede inoltre la possibilità per l’Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della Regione.
L’articolo 2, modificato alla Camera, reca una serie di modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata che a quella della ricostruzione pubblica. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari.
L’articolo 2-bis novella la materia della ricostruzione privata, prevedendo la possibilità, nel corso dell’esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso, qualora necessarie.
L’articolo 2-ter, prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.
L’articolo 3 detta disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione privata. Si introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di determinati immobili privati e si prevede che gli uffici della ricostruzione definiscano due elenchi separati per abitazioni e attività produttive ed esegua controlli a campione.
L’articolo 3-bis prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale.
L’articolo 3-ter stabilisce che le domande di concessione di contributi per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente legge, possano essere regolarizzate.
L’articolo 3-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, integra un riferimento normativo in ordine alle previste possibili deroghe a disposizioni del Codice dei contratti pubblici in relazione ai soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale.
L’articolo 3-quinquies qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente, come “dovere d’ufficio”, mentre l’articolo 3-sexies estende la fruizione del cosiddetto Art-bonus anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.
L’articolo 3-septies estende da tre a sei anni la durata dell’intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.
L’articolo 4, modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici al fine di prevedere l’aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie.
L’articolo 4-bis, modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati.
L’articolo 5, sostituito nel corso dell’esame alla Camera, estende la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”- in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell’accesso alla stessa – anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L’articolo 5-bis consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni, con meno di 3.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale e individuati dalle regioni. Tali benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni.
L’articolo 6 estende il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.
L’articolo 7 mira ad estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori.
L’articolo 8 prevede un articolato quadro di proroghe di termini di carattere finanziario e contabile (tra cui l’esenzione IMU e la sospensione dei mutui per edifici inagibili).
L’articolo 9 prevede che alle imprese agricole possano essere concessi mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni.
L’articolo 9-bis dispone la ulteriore proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e 2019, limitatamente agli skilift siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.
Fonte: Senato.it