La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara aveva accolto il ricorso prodotto contro l’AVVISO DI ACCERTAMENTO TOSAP notificato dalla ICA – società concessionaria delle Entrate del Comune – nella considerazione che l’occupazione di soprassuolo con viadotti e piloni di sostegno dell’Autostrada fosse riferibile allo Stato e, quindi, esente dal tributo per effetto dell’art. 49, lettera a) del decr. legisl. n.507/1993. Avverso la sentenza in appello della CTR Toscana, confermativa del giudizio di primo grado, proponeva ricorso per Cassazione la soc. ICA nell’interesse del Comune.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 18305/2019, ha ritenuto di uniformarsi ai principi già espressi con le sentenze nn. 19693/2018, 11896/2017 e 11689/2017, basate sui presupposti che l’imposizione, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decr. legisl. n. 507/1993, colpisce le occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comportino una effettiva sottrazione della superficie di suolo pubblico. Quindi, la TOSAP prescinde dal fatto che l’occupazione poggi su una concessione od autorizzazione dell’Ente, salvo che sussista una delle esenzioni dell’art. 49.
Nel caso in esame, ad avviso della Corte, si è in presenza di una sottrazione o limitazione del suolo pubblico da parte della società autostradale in assenza di una specifica concessione od autorizzazione del Comune, per cui si è realizzata una occupazione di fatto. L’art. 38, comma 2, del decr. legisl. n. 607/1993, va interpretato nel senso che l’occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetto alla TOSAP sia che si tratti di spazi soprastanti che sottostanti. D’altra parte, non v’è dubbio che il viadotto impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture.
Quanto ,poi, alla spettanza o meno della esenzione di cui all’art. 49, lettera a) dello stesso decreto, la Suprema Corte ha osservato che la società autostradale ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l’esecuzione dei lavori pubblici per cui, nel bilanciamento tra l’interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale) e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato prevale questo secondo aspetto: con riguardo, invece, alla esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che ha provveduto in forza di concessione conferita dallo Stato all’esecuzione del lavoro pubblico, l’occupazione medesima deve considerarsi propria dell’ente concessionario e va assoggettata alla TOSAP in quanto detta società è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire e sfruttare economicamente tutti i lavori utilizzati per la durata, di regola, non superiore a trenta anni. In base alle suddette motivazioni, il ricorso è stato accolto, con la cassazione della sentenza CTR impugnata.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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