Il Tribunale di Parma, in sede di appello, ha ritenuto legittima l’ingiunzione emessa dalla società mista concessionaria dell’accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Parma, relativa ad infrazioni al Codice della Strada.
Il cittadino ha prodotto ricorso per Cassazione sostenendo, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione degli articoli 52 e 53 del decr. legisl. n. 446/1997 (concernente l’iscrizione nell’Albo per i soggetti abilitati alla riscossione delle entrate comunali) ed il difetto di legittimazione da parte di tali soggetti all’uso dell’ingiunzione per la riscossione coattiva.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5150/2019, ha rilevato che la PARMA GESTIONE ENTRATE COMUNALI, società mista, era stata costituita ed aveva ottenuto la concessione dal Comune prima dell’entrata in vigore della norma che prevedeva l’iscrizione nell’Albo delle società a prevalente capitale pubblico locale solo per il rilascio di nuove concessioni e, quindi, non suscettibile comunque dell’applicazione della norma stessa.
Sul difetto di legittimazione all’uso dell’ingiunzione per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il Supremo Collegio ha osservato che il problema è stato affrontato con diverse pronunce della stessa Corte le quali hanno tutte riconosciuto tale possibilità anche nel caso in cui la riscossione coattiva sia stata affidata ai concessionari iscritti nell’Albo dell’art. 53 del decr. legisl. n.446/1997, affidamento consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 70/2011, la cui abrogazione non ha avuto efficacia per effetto della disposizione intervenuta con la legge di conversione del D.L. n. 16/2012.
Sulla scorta, quindi, della ricostruzione del percorso normativo in questione, la Corte ha riconosciuto la legittimità della società concessionaria ad avvalersi del procedimento dell’ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 ed ha respinto il ricorso.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. II CIVILE – ORDINANZA N. 5150/2019 – PUBBLICATA IL 21 FEBBRAIO 2019.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it