La seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 9382/2019 ha ribadito che la tutela dei dati sensibili prevale sulla trasparenza amministrativa.
I giudici di legittimità sottolineano, in particolare, che la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata.
Peraltro, nella nozione di trattamento, spiegano gli stessi giudici, ai sensi dell’art. 4 I lett.a) del codice della privacy, sono compresi l’estrazione dei dati ed il successivo utilizzo. Queste attività, se non precedute da idonea informativa sul trattamento dei dati personali e dalla acquisizione del consenso del titolare, integrano due illeciti amministrativi previsti dagli artt. 13, 23, 130,161, 162 c. 2 bis e 167 del codice della privacy, riferiti alla omessa informativa ed alla non assentita comunicazione automatizzata. Inoltre, è consolidato il principio che i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l’interessato.