Nell’ordinanza 1921/2019 i giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
I giudici di legittimità chiariscono, infatti, che l’onere della prova circa il complesso assolvimento dell’espletamento della preventiva attività di cui sopra non può che spettare alla Pubblica Amministrazione, come confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Le caratteristiche di cui deve essere dotato l’apparecchio dell’etilometro utilizzato dagli agenti accertatori per la configurazione della piena attendibilità della attività di accertamento, si fa riferimento alla disciplina del d.p.r. n. 495 del 1992, art. 379.
In particolare, dagli artt. 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che gli etilometri debbono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità ed essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo in modo da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti. Gli stessi apparecchi, prima della loro utilizzazione, debbono essere sottoposti a verifiche e prove secondo le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, ovvero alla c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell’etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche, lo strumento deve essere ritirato dall’uso.