La Corte di Cassazione ha emesso il proprio giudizio sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado di annullamento per difetto di motivazione di un AVVISO DI RICLASSAMENTO DI UN IMMOBILE, con il conseguente aumento della rendita catastale richiesto dal Comune di Lecce ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004. I motivi di censura opposti riguardavano da un lato la mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito dell’impugnativa dinanzi al Giudice amministrativo sulla legittimità degli Atti a monte dell’Avviso di riclassamento e dall’altro la violazione e falsa applicazione delle Leggi n. 311/2004 e n. 212/2000 in quanto non sarebbe necessario indicare nell’Atto di classamento le specifiche caratteristiche dell’immobile, trattandosi nel caso di specie di un aumento della rendita catastale e non di una revisione puntuale del classamento.
La Suprema Corte, Sezione VI Civile, con l’Ordinanza n. 115/2019, ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in un momento successivo all’entrata in vigore del decr, legisl. n.156/2015, ed in cui, quindi, non ricorreva più una ipotesi di sospensione necessaria, essendo eventualmente applicabile l’art. 337 del c.p.c. , comma 2, che in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa.
Sul secondo motivo, il Collegio ha ritenuto di uniformarsi al principio enunciato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di estimo catastale , qualora il nuovo classamento sia stato adottato aì sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona, rispetto all’analogo rapporto esistente nell’insieme delle microzone comunali. Né può ritenersi sufficiente il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonché ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”, considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto di inserimento (infrastrutture, servizi, ecc.) sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici o naturalistici) della zona d mercato in cui l’unità stessa è situata. Per le suddette motivazioni, il ricorso è stato respinto.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it