E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.195 del 23 agosto, l’ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 del commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Paola De Micheli, avente ad oggetto “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e sisma bonus”.
L’ordinanza stabilisce che i soggetti che abbiano già usufruito dei contributi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017, possano beneficiare del sisma bonus solo per le eventuali spese eccedenti al finanziamento ricevuto. In tal modo viene data attuazione al divieto di cumulo tra le due tipologie di agevolazioni espressamente previsto dalla legge di bilancio 2017.
L’ordinanza commissariale n. 60/2018 indica, altresì, le regole tecniche da seguire per la predisposizione dei progetti relativi alle diverse ipotesi di interventi finanziabili. Il decreto dispone che alla domanda di contributo debba essere allegata un’apposita dichiarazione di impegno a richiedere la detrazione o una copia della documentazione che comprovi l’avvenuta richiesta. All’istanza di erogazione del saldo finale (pena la decadenza del contributo) dovrà poi essere allegata la documentazione delle spese sostenute.
Il provvedimento viene, infine, applicato a tutti i progetti di ricostruzione per i quali al 3 agosto 2018 (data della sua entrata in vigore) non sia ancora stato emesso il decreto di concessione del contributo. Qualora alla stessa data la domanda di contributo fosse già stata depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione potrà assegnare al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per integrare l’istanza.