Come stabilito dalla legge di Bilancio per il 2018 debutterà il 1° luglio la fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. L’obbligo non riguarderà però indiscriminatamente tutte le imprese coinvolte nel cantiere o nella fornitura del servizio. A scambiarsi le fatture on line dovranno essere solo il titolare del contratto d’appalto e i suoi subappaltatori diretti. Restano escluse tutte le altre imprese coinvolte nella successiva catena delle subforniture. Con la circolare n. 8/E del 30 aprile scorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito le modalità per l’applicazione ribadendo che l’articolo 1, comma 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cd. Legge di Bilancio) che anticipa l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nei subappalti, «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi». Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti.
Esemplificando: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019). La circolare ricorda altresì che nelle fatture elettroniche dovranno essere indicati obbligatoriamente il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup).
La circolare ricorda anche che nelle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori dovranno essere riportati il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup) presenti nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica, offrendo specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione del documento informatico.
I chiarimenti sull’applicazione delle fatture elettroniche negli appalti comunque non finiranno qui. Nella stessa circolare si annuncia infatti che è previsto un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui saranno esaminate «compiutamente le specifiche problematiche del settore».