Una società concessionaria della riscossione delle entrate di un Comune ha posto al MEF il quesito circa la legittimazione nella fase della procedura esecutiva tramite INGIUNZIONE ex R.D. n.639 del 1910, ad iscrivere l’IPOTECA ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, e sulla possibilità di godere delle esenzioni tributarie di cui agli articoli 47 e 47 bis dello stesso DPR per le operazioni connesse alle attività di cui all’art. 77.
In sede di interpello, con la Risoluzione n. 149/E del 12 dicembre 2017, la Direzione <centrale Catasto dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito la propria interpretazione in ordine alle suddette problematiche.
In realtà si è trattato della conferma di una linea che si è andata via via rafforzando sia per effetto della evoluzione legislativa, che del supporto di alcune pronunce della Corte di Cassazione.
Già la disposizione dettata dall’art. 36, c. 2, del D.L. n. 248/2007 affermava la validità della INGIUNZIONE quale strumento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e non degli enti locali, con applicazione, in quanto compatibili, delle norme stabilite per il RUOLO nel Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, con ciò stabilendo la equipollenza tra le due procedure; infatti, in caso contrario si sarebbe verificata una disparità di trattamento tra la riscossione affidata all’Agente della Riscossione (prima EQUITALIA e dal luglio 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) e quella svolta in proprio dall’Ente, tramite società in house, od affidata ai soggetti iscritti nell’Albo ai sensi dell’art. 52, c.5, lettera b) del decr. legisl. n. 446/11997.
Il MEF ha poi ricordato che la stessa Amm.ne con la circolare n. 4/T del maggio 2008 aveva ritenuto, su parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che l’art, 4, c. 2, del D.L. n. 209/2002, non sarebbe stato da solo sufficiente a costituire l’Ingiunzione quale titolo per la iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, né a rendere applicabili le esenzioni tributarie correlate.
Solo con l’entrata in vigore dell’art. 14bis del D.L. n. 201/2011 veniva definitivamente rafforzato il concetto della equipollenza tra i due strumenti esecutivi (INGIUNZIONE E RUOLO) con la precisazione che le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 si rendevano applicabili alla Ingiunzione, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Con la Risoluzione citata, l’Agenzia delle Entrate ha anche affermato che ragioni di carattere logico-sistematico portano a ritenere che l’equiparazione sotto il profilo civilistico della Ingiunzione al Ruolo trovano una simmetrica corrispondenza anche dal punto di vista strettamente fiscale, per cui le agevolazioni previste negli articoli 47 e 47 bis del ripetuto D.P.R. 602/1973 possono essere applicate anche nelle ipotesi in cui l’Ente provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite l’affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decr. legisl. n. 446/1997.
LINK – AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE CATASTO, CARTOGRAFIA E PUBBLICITA’ IMMOBILIARE – RISOLUZIONE N. 149/E DEL 12 DICEMBRE 2017 –
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it