Il ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 1/2018 per fornire alcune prime istruzioni operative ai Comuni per l’attuazione della Legge 219/2017 recante “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” entrata in vigore il 31 gennaio scorso. In particolare, il Ministero dell’Interno fornisce alcuni chiarimenti circa ruolo e specifiche attività in capo all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del disponente, indicando che non sussiste l’obbligo di istituzione di un nuovo Registro, ma solo di registrazione delle DAT ricevute in un apposito elenco, dopo averne verificato i presupposti di consegna. Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero della Salute previsto dall’art. 1 comma 419 della Legge di Bilancio 2018 in merito alle modalità di trasmissione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT- alle strutture sanitarie da parte dei Comuni, questi ultimi dovranno provvedere alla conservazione delle DAT nel rispetto dei principi di riservatezza dei dati personali.
In particolare la Circolare 1/2018 stabilisce che:
- L’ufficio dello Stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel comune, recanti la sua firma autografa. L’uffico non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti.
- L’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce disposizione o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e residenza del consegnante nel comune – e a riceverla.
- All’atto della consegna l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia del DAT eventualmente presentata dal disponente e allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale.
- La legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs 30/06/2003, n. 196.