L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le istanze e i decreti per il cambiamento di nome e cognome presentate dai cittadini italiani all’estero tramite le Autorità consolari restano soggetti all’imposta di bollo. Lo chiarisce la Circolare DAIT n.87 del 12 dicembre 2025, che fa seguito a dubbi sollevati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.139 del 2024, il quale aveva stabilito che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono soggetti al bollo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione riguarda solo gli atti adottati o ricevuti direttamente dagli uffici consolari per la loro competenza, mentre le istanze di cambiamento del nome e del cognome restano provvedimenti di competenza del Prefetto e quindi soggette al tributo. L’unica eccezione riguarda i casi previsti dall’articolo 93 del D.P.R. n.396/2000, come i nomi «ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale», per i quali l’imposta non si applica.
Per i cittadini residenti all’estero, il pagamento può essere effettuato attraverso il servizio online @e.bollo, con le modalità disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invita prefetti e consolati a osservare puntualmente le indicazioni fiscali nella gestione delle richieste di modifica dei dati anagrafici.