Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sull’ex casa coniugale è l’unico soggetto passivo ai fini dell’Imu, prescindendo non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l’immobile, ma anche dall’effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione.
La condizione fiscale del coniuge superstite con riferimento ai tributi locali, non può non considerare che il diritto di abitazione, ex articolo 540, secondo comma, del Codice Civile, presuppone il godimento, riservato al solo coniuge superstite, “anche quando concorra (all’eredità, ndr) con altri chiamati”, dei diritti abitativi sulla casa adibita a residenza familiare e dei diritti di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti “gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Oggetto del diritto, immediatamente a decorrere dall’apertura della successione ereditaria (anche in assenza di testamento), è dunque l’ex casa coniugale, ossia l’abitazione in cui i coniugi svolgevano la loro vita di coppia. Tutto questo comporta ovviamente delle conseguenze a livello tributario. Fermo restando che il diritto di abitazione, come quello di utilizzo, non è cedibile a terzi, dal punto di vista fiscale la titolarità del diritto costituisce presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, il reddito derivante dal diritto di abitazione è qualificato come reddito fondiario ai sensi dell’art. 6 del Tuir (anche se di fatto l’Irpef non è dovuta sulle abitazioni principali, mentre il versamento dell’Imu sulle seconde case sostituisce l’Irpef).
Ugualmente gravano sul titolare del diritto di abitazione i tributi locali, e cioè la Tasi, l’Imu e la tariffa rifiuti (Tari). Quindi, come abbiamo detto, il coniuge superstite – in veste di titolare del diritto di abitazione – è, al pari dell’usufruttuario, l’unico soggetto passivo d’imposta, e in quanto tale deve corrispondere i tributi in relazione all’intero immobile sul quale grava il diritto, indipendentemente dalle reali quote di possesso. Viceversa gli altri eredi, in quanto nudi proprietari, non saranno tenuti al versamento dell’imposta (o delle imposte). Da precisare, però, che nel caso in cui il coniuge superstite rinunci esplicitamente e formalmente (vale a dire in forma scritta tramite atto notarile) al godimento del diritto di abitazione, l’onere fiscale andrà a ricadere pro-quota su tutti gli eredi coinvolti.
In ragione di ciò, essendo il coniuge superstite il soggetto titolare del diritto di abitazione ed essendo il titolare del diritto di abitazione l’unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte locali, è dal momento in cui il diritto sorge che nascono in capo a lui (al coniuge superstite) gli obblighi tributari; gli stessi obblighi saranno pertanto estesi a tutta la porzione di bene immobile oggetto del diritto di godimento.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it