Tarsu ridotta del 40% per i cittadini e le imprese che per l’emergenza rifiuti, indipendentemente dalla responsabilità o meno dell’amministrazione comunale, subiscono un disservizio “grave e protratto” nella raccolta dei rifiuti tale da aver fatto scattare l’allarme sanitario, anche quando la debacle avviene durante il commissariamento della raccolta rifiuti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in un’ordinanza della Sezione tributaria civile che accoglie in parte il ricorso di un albergo di Napoli, l’Hotel Britannique, contro il Comune e la Commissione tributaria della Regione Campania, che aveva ritenuto “legittimo” l’avviso di pagamento notificato e “non sussistente” il presupposto per la riduzione della tassa “dovendosi escludere ogni responsabilità del Comune”.
A giudizio della Cassazione la riduzione “spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente”.
Dunque la tariffa ridotta è prevista “per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità” e quindi anche “indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (‘colpa’ contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale”.
La riduzione tariffaria “non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale ‘sanzione’ per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile e i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato”.