Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha approvato una modifica alla circolare del 21 giugno 2021 che disciplina “Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale”. Il nuovo intervento sostituisce il paragrafo 5.1 e ridefinisce le regole nei rapporti tra enti titolari e enti di accoglienza, in particolare nei casi di cessazione dei legami successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
La revisione punta a due obiettivi principali: garantire la continuità dei progetti attraverso il mantenimento delle posizioni degli operatori volontari assegnate agli enti di accoglienza e consentire, in futuro, una nuova iscrizione degli enti eventualmente cancellati, sia come enti titolari sia in associazione con altri soggetti.
Nel dettaglio, la circolare chiarisce che gli enti titolari, al momento dell’iscrizione all’Albo SCU, devono indicare i rapporti con gli enti di accoglienza tramite una Dichiarazione di impegno. È previsto che l’ente titolare possa richiedere la cancellazione di un ente di accoglienza, con verifica da parte del Dipartimento del rispetto dei requisiti minimi, in particolare sul numero delle sedi necessarie per mantenere l’iscrizione.
Il provvedimento distingue tre scenari temporali. Prima della presentazione dei programmi, la cancellazione comporta la sola verifica del mantenimento dei requisiti dell’ente titolare. Dopo la presentazione dei programmi e fino alla graduatoria definitiva, il Dipartimento valuta anche la sostenibilità dei progetti, con la possibilità di esclusione parziale o totale. Dopo la pubblicazione della graduatoria, le sedi degli enti cessati restano in condizione “provvisoria” e i progetti finanziati dovranno comunque essere portati a termine, salvo rinuncia alle posizioni assegnate e successive rimodulazioni.
Per i programmi già avviati nei cicli precedenti, resta l’obbligo di completamento delle attività. È inoltre previsto che l’ente di accoglienza cancellato possa presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Albo, con il limite di non poter avanzare una terza domanda prima che siano trascorsi tre anni dalla seconda.
La nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento.
Emendamento Circolare Albo SCU Final Signed