Con la sentenza n. 03909/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 18 maggio 2026, resa nei ricorsi n. 07192/2025 REG.RIC. e n. 07221/2025 REG.RIC., il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, interviene in materia di autorizzazioni per infrastrutture di telecomunicazione ribadendo un principio di diritto di particolare rilievo in tema di istruttoria amministrativa.
Il Collegio afferma che, nei procedimenti disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, il silenzio assenso non esonera l’amministrazione dal dovere di svolgere un’istruttoria completa e sostanziale, soprattutto quando il regolamento comunale imponga criteri di localizzazione basati su aree preferenziali e soluzioni alternative.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione non può ritenere sufficienti le mere autodichiarazioni dell’operatore circa l’inesistenza di siti idonei né può limitarsi a verifiche formali o a riscontri successivi in sede giudiziale. È invece necessario un effettivo confronto istruttorio, anche tecnico, sulle possibili localizzazioni alternative, coerentemente con i vincoli regolamentari eventualmente autoimposti dall’ente.
Il principio valorizzato nella decisione chiarisce inoltre che la verifica delle aree preferenziali e delle soluzioni di cositing costituisce un passaggio essenziale del procedimento autorizzatorio e non può essere surrogata da relazioni tecniche prodotte solo in giudizio, trattandosi di accertamenti che devono essere compiuti nella fase procedimentale.
Ne consegue che l’eventuale formazione del titolo per silenzio assenso non sana eventuali carenze istruttorie, le quali restano deducibili in sede di impugnazione e possono determinare l’illegittimità del provvedimento tacito.
La pronuncia riguarda il contenzioso tra Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. e Vodafone Italia S.p.a. contro Roma Capitale, con interventi di soggetti privati e coinvolgimento di ARPA Lazio, nell’ambito dell’installazione di una stazione radio base.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto gli appelli, confermando l’impostazione del primo giudice e ribadendo la centralità dell’istruttoria amministrativa quale presidio di legittimità anche nei procedimenti semplificati. Spese compensate.