Con la sentenza n. 3898/2026 (Reg. Prov. Coll.), resa il 18 maggio 2026 sul ricorso n. 2260/2024, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha affrontato il tema dell’impugnabilità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di sanatoria edilizia, ribadendo un principio consolidato in materia di giustizia amministrativa.
Il Collegio ha affermato che non sono autonomamente impugnabili gli atti meramente endoprocedimentali che si limitano a determinare o quantificare un onere sanzionatorio, ove non abbiano natura provvedimentale conclusiva né producano un effetto lesivo diretto e immediato nella sfera giuridica del destinatario.
In particolare, la pronuncia chiarisce che la semplice determinazione dell’importo dovuto ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria non integra un provvedimento autonomamente lesivo, quando il procedimento amministrativo non sia ancora concluso con l’adozione dell’atto finale di accoglimento o rigetto dell’istanza.
Il Consiglio di Stato precisa inoltre che la lesività non può essere desunta dalla sola incidenza indiretta sull’iter procedimentale o dalla subordinazione materiale del rilascio del titolo a determinati adempimenti economici, ove l’atto non precluda in via definitiva l’esito del procedimento.
Ne deriva che l’interesse a ricorrere non può fondarsi su atti interni al procedimento, essendo necessario attendere il provvedimento conclusivo, unico idoneo a consolidare la posizione giuridica delle parti e a rendere attuale e concreta la lesione eventualmente lamentata. Il principio riaffermato si inserisce nel solco della costante giurisprudenza amministrativa in tema di impugnabilità degli atti procedimentali e di delimitazione dell’interesse ad agire.
Nel caso esaminato, la Sezione ha quindi confermato la decisione di primo grado, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.