La responsabilità della pubblica amministrazione per l’adozione di un provvedimento illegittimo resta ancorata al modello dell’illecito aquiliano e richiede la prova del nesso causale tra condotta amministrativa e danno effettivamente subito. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 3711 del 12 maggio 2026 (Rg n. 7977/2025), respingendo sia l’appello del Ministero della Cultura sia quello incidentale della società coinvolta.
Il principio di diritto affermato dai giudici amministrativi riguarda in particolare la risarcibilità del danno derivante da un diniego illegittimo di autorizzazione paesaggistica. Secondo Palazzo Spada, l’annullamento del provvedimento non basta di per sé a fondare il diritto al risarcimento, ma occorre verificare la presenza degli elementi tipici dell’illecito: condotta illegittima, danno ingiusto, colpa dell’amministrazione e soprattutto nesso eziologico tra atto e pregiudizio economico.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2021, il Collegio ha ricordato che la responsabilità della Pa per lesione di interessi legittimi è di natura extracontrattuale e si fonda sul principio del “neminem laedere”. L’accertamento del nesso causale deve seguire il criterio del “più probabile che non”, verificando se, in assenza dell’atto illegittimo, il danno non si sarebbe verificato.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha escluso che la società avrebbe potuto continuare legittimamente l’attività durante il periodo di sospensione. Da un lato, l’ordinanza cautelare del Tar non autorizzava la prosecuzione dell’attività in assenza di titolo paesaggistico valido, limitandosi alla fissazione anticipata del merito; dall’altro, la proroga emergenziale prevista dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 operava soltanto fino all’adozione del provvedimento espresso di diniego, facendo cessare l’efficacia del titolo alla data del rigetto amministrativo.
La sentenza chiarisce inoltre che il danno da lucro cessante può essere riconosciuto quando sia documentato in modo concreto, ad esempio attraverso il raffronto dei bilanci societari, senza che possa ritenersi automaticamente compensato da eventuali recuperi produttivi negli anni successivi. Il successivo incremento dell’attività, infatti, non esclude di per sé il pregiudizio economico subito nel periodo di illegittima interruzione, se non è dimostrato che i volumi non realizzati siano stati integralmente recuperati.
Con la decisione n. 3711/2026, il Consiglio di Stato conferma quindi che il danno da provvedimento amministrativo illegittimo è risarcibile quando il privato dimostri che l’atto ha impedito concretamente l’esercizio dell’attività e abbia prodotto una perdita economica effettiva e causalmente collegata alla condotta della Pa.