Il Consiglio di Stato ribadisce la natura preventiva delle misure limitative previste dall’articolo 100 del TULPS nei confronti dei pubblici esercizi, chiarendo che la sospensione o la revoca della licenza possono essere giustificate da un quadro indiziario idoneo a evidenziare un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in assenza di responsabilità dirette del titolare dell’attività.
Con la sentenza n. 3720/2026, pubblicata il 12 maggio 2026 (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 03720/2026, ricorso n. 06888/2024), i giudici amministrativi hanno precisato che il sistema delineato dall’art. 100 TULPS e dall’art. 19 del d.P.R. n. 616/1977 attribuisce all’autorità amministrativa un potere ampiamente discrezionale, esercitabile quando emergano elementi concreti e reiterati che rendano il locale abituale ritrovo di soggetti pericolosi o comunque luogo suscettibile di compromettere la sicurezza collettiva.
Secondo Palazzo Spada, tali misure non hanno carattere sanzionatorio ma preventivo: l’obiettivo non è punire il gestore dell’esercizio commerciale, bensì impedire il consolidarsi di situazioni potenzialmente pericolose per la collettività. Per questa ragione, il provvedimento può fondarsi su accertamenti di polizia e su elementi sintomatici di rischio, senza che sia necessario dimostrare la commissione di reati o la responsabilità personale del titolare.
Il Consiglio di Stato evidenzia inoltre che la presenza abituale di soggetti pregiudicati può essere accertata sulla base dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine, senza che l’amministrazione sia tenuta a ricostruire in dettaglio le singole vicende giudiziarie o a identificare sempre i medesimi frequentatori. Ciò che rileva è il collegamento tra gli episodi riscontrati e il pubblico esercizio, nonché la persistenza di situazioni di criticità nel tempo.
La sentenza chiarisce anche i limiti del sindacato del giudice amministrativo: le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, in quanto discrezionali, possono essere censurate solo in presenza di evidenti errori di fatto, difetti istruttori o carenze motivazionali manifeste. In questa prospettiva, anche precedenti sospensioni della licenza possono rafforzare la legittimità di una successiva revoca, dimostrando l’inefficacia deterrente delle misure già adottate.
Infine, i giudici sottolineano che il contraddittorio procedimentale non risulta violato quando l’amministrazione, pur senza replicare analiticamente a ogni osservazione del privato, renda comunque percepibili le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza.
Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 03720/2026, pubblicata il 12 maggio 2026, ric. n. 06888/2024.