Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali producono un effetto dissolutorio automatico dell’assemblea, senza che l’amministrazione possa sindacare le motivazioni individuali dei dimissionari o alterare il computo necessario per lo scioglimento. È il principio di diritto riaffermato dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 3726 del 12 maggio 2026 (ricorso n. 906/2026), intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3 del Testo unico degli enti locali.
I giudici amministrativi chiariscono che la fattispecie delle cosiddette dimissioni “ultra dimidium” integra una causa tipica di scioglimento anticipato del consiglio comunale e opera “ex lege” al ricorrere di due soli requisiti oggettivi: il raggiungimento della soglia numerica della metà più uno dei consiglieri assegnati e la contestualità delle dimissioni, anche se presentate con atti separati ma protocollati contemporaneamente.
Secondo il Consiglio di Stato, il potere dell’amministrazione è limitato alla mera verifica formale della sussistenza di tali presupposti, senza alcuno spazio per valutazioni discrezionali. Le dimissioni del consigliere costituiscono infatti un atto giuridico in senso stretto, immediatamente efficace, irrevocabile e non modificabile dopo la protocollazione, i cui effetti sono predeterminati dall’ordinamento indipendentemente dalle intenzioni soggettive o dalle ragioni personali dichiarate dal dimissionario.
La sentenza sottolinea inoltre che le motivazioni individuali delle dimissioni sono giuridicamente irrilevanti rispetto all’effetto dissolutorio previsto dalla legge: anche quando siano eterogenee o riferite a esigenze personali, non possono essere utilizzate per “scomporre” una fattispecie unitaria e inscindibile, né per trasformare dimissioni rilevanti ai fini dello scioglimento in dimissioni individuali suscettibili di surroga.
Con questa decisione, Palazzo Spada conferma un orientamento consolidato volto a garantire certezza e stabilità degli assetti istituzionali, escludendo che interventi successivi o interpretazioni amministrative possano neutralizzare gli effetti automatici delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali.