Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, con sentenza n. 1062/2026 (Reg. Prov. Coll.), pubblicata il 13 maggio 2026, resa sul ricorso n. 1159/2022 (Reg. Ric.), ha affrontato il tema dei presupposti per il rilascio della sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 in relazione ad interventi insistenti in zona agricola.
Il Collegio ha ribadito che il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al rigoroso rispetto del principio della “doppia conformità”, sia con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione delle opere, sia a quella vigente al momento della presentazione dell’istanza. In tale verifica, assumono rilievo anche le disposizioni locali e regionali che disciplinano l’edificazione in area agricola, le quali possono prevedere limiti soggettivi e funzionali anche nei confronti di soggetti non imprenditori agricoli, purché siano rispettate specifiche condizioni volte a garantire la permanenza della destinazione agricola del bene.
Il TAR ha inoltre precisato che, nei casi in cui la normativa consenta deroghe ai requisiti soggettivi, tali deroghe non operano automaticamente, ma solo in presenza del puntuale rispetto delle condizioni previste dagli strumenti urbanistici e dalla normativa regionale, non essendo sufficiente una generica destinazione futura del bene a uso agricolo.
Di particolare rilievo il principio affermato in materia di diritti reali: l’Amministrazione non è tenuta, né è competente, ad accertare l’intervenuta usucapione di una servitù di mantenimento o di edificazione a distanza inferiore dai confini, trattandosi di situazione che richiede un accertamento giurisdizionale. Ne consegue che eventuali effetti estintivi o costitutivi di diritti reali non possono essere presi in considerazione in sede procedimentale ai fini del rilascio del titolo edilizio.
Infine, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento del diniego per sorreggere l’atto e determinare il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.
Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della legittimità del diniego di sanatoria e condanna alle spese.