Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto da alcuni livellari contro la deliberazione comunale che disponeva la reintegrazione di terreni gravati da uso civico nel demanio del Comune, ribadendo alcuni principi centrali in materia di rapporti tra affrancazione, enfiteusi e poteri di autotutela dell’amministrazione.
In primo luogo, il TAR afferma che la reintegrazione dei beni di uso civico costituisce esercizio vincolato di poteri pubblici quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa regionale, in particolare il mancato pagamento dei canoni e l’assenza di miglioramenti sostanziali del fondo. In tali ipotesi, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali e deve procedere al ripristino del possesso del bene in favore della collettività.
Il Collegio precisa inoltre che il diritto all’affrancazione del fondo enfiteutico è subordinato al rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla legge regionale, le quali devono sussistere congiuntamente. In difetto di tali presupposti, non può essere invocata alcuna posizione di legittimo affidamento idonea a paralizzare la reintegrazione.
Sul piano procedimentale, il TAR chiarisce che l’eventuale omissione di una nuova comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto finale quando risulti che i destinatari siano già stati resi edotti dell’iter amministrativo e abbiano avuto la concreta possibilità di partecipare, anche attraverso precedenti atti generali e comunicazioni già intervenute.
Di rilievo anche il principio sulla giurisdizione: le controversie relative ai provvedimenti di reintegrazione del demanio civico rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo quando non sia in contestazione l’esistenza del diritto di uso civico, ma soltanto la legittimità dell’azione amministrativa conseguente. Diversamente, le questioni puramente dominicali restano devolute al giudice ordinario.
Infine, il Tribunale ribadisce che l’onere di dimostrare i presupposti dell’affrancazione – quali il pagamento dei canoni e l’esecuzione di migliorie – grava sul soggetto che la invoca, non potendo essere invertito a carico dell’amministrazione.
Alla luce di tali principi, il TAR ha ritenuto legittima la deliberazione comunale di reintegrazione e ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese di lite.
Sentenza del TAR Piemonte, Sezione III, 13 maggio 2026, n. 01079/2026 – R.G. n. 00149/2023