Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 00188/2026 (R.G. 00560/2025), pubblicata il 4 maggio 2026, ha annullato il diniego del Comune di Monfalcone relativo a un’istanza per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, ribadendo principi rilevanti in materia di reiterazione delle domande e obblighi istruttori dell’Amministrazione.
Secondo il Collegio, il principio del ne bis in idem in ambito amministrativo non può essere applicato in modo automatico, ma deve essere valutato in relazione al contenuto concreto dell’istanza e all’eventuale presenza di elementi nuovi, anche solo parzialmente rilevanti. Ne consegue che l’Amministrazione non può limitarsi a richiamare precedenti dinieghi per dichiarare l’inammissibilità di una nuova domanda, ove questa presenti modifiche progettuali o documentali, o comunque richieda una rinnovata valutazione tecnico-discrezionale.
Il TAR ha inoltre precisato che anche l’eventuale mancanza o incompletezza documentale non può giustificare un arresto procedimentale in limine, dovendo l’Amministrazione attivare i poteri istruttori e, se del caso, richiedere integrazioni, soprattutto quando la disciplina di settore è improntata ai principi di semplificazione e concentrazione procedimentale previsti dal d.lgs. n. 259/2003.
In tale prospettiva, il giudice amministrativo ha ribadito che il titolo unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica è idoneo ad assorbire anche i profili edilizi, non potendo essere opposte rigidamente ulteriori formalità (quali SCIA o asseverazioni) non previste in termini vincolanti dalla normativa statale, né introdotte in modo tale da comprimere l’effettività del procedimento autorizzatorio.
La decisione riafferma dunque il principio secondo cui il potere amministrativo di riesame e di valutazione delle istanze successive non può tradursi in un diniego meramente ripetitivo, ma deve sempre fondarsi su una rinnovata istruttoria, effettiva e motivata, specie quando intervengano modifiche progettuali o mutamenti del quadro normativo e giurisprudenziale.
Estremi della sentenza: Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 00188/2026, R.G. 00560/2025, pubblicata il 4 maggio 2026.