Nel giudizio ad istanza di parte la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 37/2026 (Giudizio n. 74673), depositata il 23 febbraio 2026 e decisa in camera di consiglio il 10 febbraio 2026, ha affrontato i principi applicabili alle controversie tra enti pubblici in materia di riparto e riversamento delle quote TARSU/TIA.
Il Collegio ha riaffermato che le controversie tra amministrazioni pubbliche relative alla verifica dei reciproci rapporti di dare e avere e alla corretta gestione di entrate di natura pubblica rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost., in quanto riconducibili alla materia della contabilità pubblica. In tali ipotesi, il giudizio ad istanza di parte ex artt. 172 e ss. del codice di giustizia contabile non si identifica né con l’azione di responsabilità amministrativa né con il giudizio di conto, ma con uno strumento autonomo volto all’accertamento dell’assetto contabile tra enti.
Sul piano sostanziale, la Sezione ha chiarito che il rapporto derivante dalla gestione e riscossione delle entrate TARSU/TIA, nell’ambito del riparto tra enti impositori e soggetti riscossori, ha natura obbligatoria e tendenzialmente contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., escludendo la riconducibilità alla prescrizione breve invocata.
Il giudice contabile ha inoltre ribadito che l’ente incaricato della riscossione è tenuto a porre in essere tutte le attività esecutive necessarie al recupero del tributo, nonché a rendicontare e documentare le eventuali cause di inesigibilità, non potendo limitarsi a generiche deduzioni sull’adempimento. L’eventuale inadempimento a tali obblighi determina il venir meno del diritto al discarico e può fondare la pretesa restitutoria dell’ente creditore.
Infine, la sentenza ha evidenziato che la consulenza tecnica d’ufficio contabile non è necessaria quando la quantificazione del credito risulti già adeguatamente supportata da documentazione amministrativa e prospetti contabili, potendo il giudice decidere sulla base degli elementi già acquisiti.
Alla luce di tali principi, la Corte dei conti ha accolto il ricorso della Provincia, riconoscendo la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune, e condannando l’ente al pagamento delle somme dovute.
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, sentenza n. 37/2026, Giudizio n. 74673, depositata il 23 febbraio 2026.