La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Molise – con la deliberazione n. 43/2026, si è espressa su una richiesta di parere riguardante l’applicazione della deroga ai limiti di spesa del personale prevista per i segretari comunali nei Comuni fino a 3mila abitanti dal decreto-legge n. 19/2026, il cosiddetto Dl PNRR.
La richiesta era stata presentata dal segretario comunale di un ente molisano, ma la Sezione l’ha dichiarata soggettivamente inammissibile. La normativa, infatti, attribuisce la facoltà di chiedere pareri alla Corte dei conti esclusivamente al sindaco, quale legale rappresentante dell’ente, oppure al Consiglio delle Autonomie Locali, ove istituito. Il segretario comunale, pur ricoprendo un ruolo tecnico apicale, non è quindi legittimato a presentare l’istanza.
Nonostante l’inammissibilità, la Corte ha comunque sviluppato alcune considerazioni interpretative nella motivazione del provvedimento. La norma oggetto del quesito stabilisce che alcune voci della retribuzione del segretario comunale – come stipendio tabellare, posizione base e risultato minimo teorico – non debbano essere conteggiate ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla legislazione vigente.
Il nodo interpretativo riguardava il modo in cui applicare questa “sterilizzazione” della spesa: se dovesse valere soltanto per la spesa corrente oppure anche per i parametri storici utilizzati come riferimento per il confronto con gli anni precedenti.
Secondo l’orientamento espresso incidentalmente dalla Corte, la neutralizzazione della spesa dovrebbe operare in maniera uniforme sia sul calcolo della spesa attuale sia sulla ricostruzione dei valori storici di riferimento. Un’interpretazione che, secondo i giudici contabili, appare coerente con la finalità della norma e consente di rendere effettiva la deroga prevista dal legislatore, evitando che il confronto con i dati del passato penalizzi la capacità degli enti locali di rispettare i vincoli di finanza pubblica.